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Denominazione -Sede -Scopo
Art.
1. -È costituita senza scopo di lucro un'Associazione denominata
"Associazione Flebologica Italiana".
Art. 2. -Essa ha sede in Comune di Figline Valdarno, Piazza Caduti di
Pian D'Albero n. 20.
Art. 3. -L'Associazione che opera in ambito nazionale e internazionale,
persegue attraverso lo svolgimento continuato
delle sue attività le seguenti finalità: di promozione e sviluppo della
flebologia, di tutela della figura professionale
del flebologo, nonchè la certificazione di percorsi formativi nel
medesimo settore.
Patrimonio
ed esercizi sociali
Art. 4. -Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione
ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Art. 5. -L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio
verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione il bilancio
consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Associati
Art.
6. -Il numero degli aderenti è illimitato. Possono essere membri
dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che si
impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi
dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.
I Soci sono così suddivisi:
Soci Fondatori: sono coloro che
hanno dato vita all’Associazione e sono esenti dal pagamento della
quota annuale di iscrizione.
Soci ordinari: sono le persone
fisiche aventi il requisito di medico o paramedici che, dietro loro
richiesta, vengono ammesse dal Consiglio Direttivo e possono entrare a
far parte del Consiglio Direttivo.
Soci sostenitori: sono le persone
fisiche o giuridiche, gli enti o le associazioni che effettuano una
donazione all’associazione almeno una volta l’anno.
Socio onorario: sono le persone
fisiche o giuridiche nominate dal consiglio direttivo e sono esenti dal
pagamento della quota annuale di iscrizione.
Sono associati le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata
dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di
associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro
dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati
associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della
quota annuale di associazione.
Art. 7. -La qualità di associato si perde automaticamente per decesso,
dimissioni e per morosità. Per morosità deve intendersi il mancato
pagamento della quota associativa per due anni consecutivi. La qualità
di socio si perde, inoltre, per indegnità sancita dalla Assemblea degli
associati.
Amministrazione
Art.
8. -Tutti i soci hanno gli stessi doveri, in particolare i soci sono
obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti
dell’Associazione.
I soci fondatori sono i soci che hanno dato vita all'associazione,
hanno diritto di voto e fanno parte di diritto del
Consiglio Direttivo.
I soci ordinari hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) ad accedere alle cariche associative;
c) hanno diritto di voto in Assemblea Generale Ordinaria e
Straordinaria.
I soci sostenitori hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) non hanno diritto di voto in Assemblea Generale Ordinaria e
Straordinaria.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune
né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
I Soci Onorari hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
b) hanno diritto di voto in Assemblea Generale Ordinaria e
Straordinaria.
Organi
Art.
9. -Sono organi dell'associazione:
-l'Assemblea Generale;
-il Consiglio Direttivo;
-il Presidente (e rappresentante legale);
-il Segretario;
-il Tesoriere.
Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito salvo i
rimborsi previsti per gli associati.
Assemblea
Generale
Art.
10 -Assemblea Generale Ordinaria:
a) E’ costituita da tutti i soci
b) La convocazione avviene mediante affissione di apposito avviso nella
sede sociale 15 giorni prima della data fissata;
è altresì pubblicata sul sito internet dell’associazione; i soci
possono farsi rappresentare da altri soci aventi diritto, tramite
delega scritta: il delegato può rappresentare fino a tre votanti oltre
se stesso.
c)
All’Assemblea spettano le decisioni più importanti, quali:
---approvazione del Bilancio;
---elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, relativamente ai
soci ordinari;
---programmazione di massima delle attività;
---approvazione delle richieste di modifica allo Statuto;
va convocata almeno una volta all'anno.
Art. 11 -Assemblea Generale Straordinaria:
a) Può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo a
maggioranza.E’ competente per eventuali modifiche allo statuto,
compreso lo scioglimento dell'Associazione, per l'azione di
responsabilità verso gli amministratori e per la revoca di questi,
nonché per ogni altro provvedimento di natura straordinaria; è altresì
competente a deliberare ogni eventuale acquisto, cessione o permuta di
beni immobili strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali.
In essa non sono ammesse deleghe.L’assemblea viene convocata con
preavviso di 8 giorni con le stesse modalità di convocazione della
Assemblea Generale Ordinaria.
Hanno diritto di voto gli stessi soggetti aventi diritto in quella
ordinaria. L'Assemblea Generale Straordinaria è validamente costituita
in prima convocazione con la presenza diretta o per delega di almeno la
metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei
voti dei soci presenti o rappresentati, in seconda convocazione, che
deve essere prevista almeno un’ora dopo l’orario fissato per la prima,
è validamente costituita quale che siano il numero dei soci
presenti e delibera validamente con la maggioranza dei soci
presenti o rappresentati.
Il
Consiglio direttivo
Art.
12 -Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non
inferiore a nove e non superiore a dodici. Vi fanno parte di diritto
tutti i soci fondatori. Possono farne parte anche i soci ordinari, le
cui candidature
abbiano ottenuto il consenso della maggioranza dei membri del consiglio
direttivo e che siano eletti dall'assemblea generale.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un
Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea Generale;
b) approvare il Rendiconto Preventivo entro il 30 aprile di
ogni anno;
c) predisporre il Bilancio Consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea Generale;
d) deliberare sulle domande di adesione all’Associazione;
e)
provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che
non spettino all’Assemblea Generale;
f) determinare la quota associativa annuale e i contributi a carico dei
soci;g) assumere eventuale personale retribuito.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza
dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal
Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi
e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Assume le proprie
deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il
voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in caso di parità
prevale il voto di chi presiede. Le convocazioni devono essere
effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni
prima della data della riunione, anche via sms, contenente luogo, data
ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato
rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le
adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio. I verbali di
ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono
conservati agli atti.
Presidente
e Rappresentante Legale
Art.
13 -Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di
presiedere lo stesso nonché l’Assemblea Generale. Al Presidente è
attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al
Vice-Presidente o, in assenza, al Segretario.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri;
chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza
immediatamente successiva.
Segretario
Art. 14 -Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo
con diritto di voto ed è eletto tra i soci, coadiuva il Presidente in
seno al Consiglio Direttivo e ha i seguenti compiti:
-promuove e si occupa dell'attività scientifica dell'associazione e
cura la produzione dei contributi scientifici del
sito web, nonchè di tutte le pubblicazioni dell'associazione stessa.
Tesoriere
Art.
15 -Il Tesoriere è membro del Consiglio Direttivo con diritto di voto,
coadiuva il Presidente in seno al Consiglio
Direttivo e ha i seguenti compiti: -provvede alla tenuta ed
all'aggiornamento del libro dei soci;-provvede al disbrigo della
corrispondenza;-redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi
collegiali;-provvede alla tenuta dei registri e della contabilità
dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione
relativa.
Durata
delle cariche
Art.
16 -Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni e possono
essere riconfermate, ad eccezione di quella di
Segretario che può essere riconfermato solo una volta.
Scioglimento
Art.
17. -Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato aì sensi
dell'ultimo comma dell'art. 21 C. C. dall'assemblea, la
quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in
ordine alla devoluzione del patrimonio.
Nel caso dello scioglimento dell’associazione gli eventuali fondi
ancora presenti dovranno essere destinati ad altra associazione senza
fine di lucro.
Controversie
Art.
16. -Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi
e l'Associazione o suoi Organi, saranno
sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di
ogni altra giurisdizione, alla competenza di un
collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea tra gli Iscritti
all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze;
essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il
loro lodo sarà inappellabile.
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